Art. 17 · Vigilanza delle imprese di investimento che beneficiano della deroga all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata

Art. 17

Vigilanza delle imprese di investimento che beneficiano della deroga all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata

In vigore dal 26 giu 2013
Vigilanza delle imprese di investimento che beneficiano della deroga all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata 1.   Le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo che beneficia della deroga di cui all' notificano alle autorità competenti i rischi, compresi quelli connessi alla composizione e alle fonti dei loro fondi propri, del capitale interno e di finanziamento, che potrebbero ledere la situazione finanziaria di dette imprese. 2.   Qualora le autorità competenti responsabili della vigilanza prudenziale delle imprese di investimento deroghino agli obblighi di vigilanza su base consolidata previsti all', esse adottano altre misure adeguate per il controllo dei rischi, segnatamente le grandi esposizioni, di tutto il gruppo, incluse le imprese che non sono localizzate in uno Stato membro. 3.   Se le autorità competenti responsabili della vigilanza prudenziale delle imprese di investimento rinunciano all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata di cui all', i requisiti di cui alla parte otto si applicano su base individuale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-17