Art. 165
Esposizioni in strumenti di capitale soggette al metodo PD/LGD
In vigore dal 26 giu 2013
Esposizioni in strumenti di capitale soggette al metodo PD/LGD
1. Le PD sono determinate conformemente ai metodi applicati per le esposizioni verso imprese.
Si applicano le seguenti PD minime:
a)
0,09 % per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati, se l'investimento rientra in una relazione di lungo periodo con il cliente;
b)
0,09 % per le esposizioni in strumenti di capitale non negoziati in mercati se il reddito sull'investimento si basa su flussi di cassa regolari e periodici non derivanti da plusvalenze di capitale;
c)
0,40 % per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati, comprese altre posizioni corte quali definite nell', paragrafo 2;
d)
1,25 % per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale, comprese altre posizioni corte quali definite nell', paragrafo 2.
2. Alle esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati si può attribuire una LGD del 65 %. A tutte le altre esposizioni di questo tipo si attribuisce una LGD del 90 %.
3. Il valore di M assegnato a tutte le esposizioni è di cinque anni.
Storico versioni
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