Art. 164
Perdita in caso di default (LGD)
In vigore dal 26 giu 2013
Perdita in caso di default (LGD)
1. Gli enti forniscono stime interne delle LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti esposti nella sezione 6 e all'autorizzazione concessa dalle autorità competenti conformemente all'. Per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati il valore da attribuire alla LGD è il 75 %. Se un ente può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati, può utilizzare la stima interna della LGD.
2. La protezione del credito di tipo personale può essere riconosciuta ammissibile rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti di cui all', paragrafi 1, 2 e 3 e all'autorizzazione delle autorità competenti, in relazione o ad una singola esposizione o ad un portafoglio di esposizioni. Un ente non può attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD corrette in modo tale per cui il fattore di ponderazione successivo alla rettifica risulterebbe inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante.
3. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 2, la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione di cui all', paragrafo 3 è pari alla LGD associata ad un finanziamento non coperto al garante o a quella associata al finanziamento non coperto del debitore, a seconda che i dati disponibili e la struttura della garanzia indichino che l'importo recuperato dipenderebbe dalla condizione finanziaria rispettivamente del garante o del debitore nel caso in cui sia il garante che il debitore andassero in default durante la vita dell'operazione coperta.
4. La LGD media ponderata per tutte le esposizioni al dettaglio che sono garantite da immobili residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 10 %.
La LGD media ponderata per tutte le esposizioni al dettaglio che sono garantite da immobili residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 15 %.
5. Sulla base dei dati raccolti a norma dell' e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili e di eventuali altri indicatori pertinenti, le autorità competenti procedono periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se i valori minimi della LGD di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano appropriati per le esposizioni garantite da immobili residenziali o non residenziali ubicati sul loro territorio. Le autorità competenti possono fissare, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria, valori minimi della LGD media ponderata per l'esposizione più elevati per le esposizioni garantite da immobili sul loro territorio.
Le autorità competenti notificano all'ABE le eventuali modifiche dei valori minimi della LGD da esse eseguite conformemente al primo comma e l'ABE pubblica tali valori della LGD.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni di cui le autorità competenti devono tener conto nel determinare valori minimi della LGD più elevati.
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7. Alle esposizioni garantite da beni immobili situati in un altro Stato membro, gli enti di uno Stato membro applicano i valori minimi della LGD più elevati che sono stati fissati dalle autorità competenti di tale Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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