Art. 163
Probabilità di default (PD)
In vigore dal 26 giu 2013
Probabilità di default (PD)
1. La PD di un'esposizione non può essere inferiore allo 0,03 %.
2. La PD dei debitori o, in caso di uso del metodo dell'obbligazione debitoria, quella delle esposizioni in stato di default è pari al 100 %.
3. Per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati la PD è posta pari alla stima della EL per il rischio di diluizione. Se un ente può scomporre in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati in un modo che le autorità competenti ritengono affidabile, è possibile utilizzare la stima della PD.
4. La protezione del credito di tipo personale può essere presa in considerazione rettificando le PD fatto salvo l', paragrafo 2. Per il rischio di diluizione, oltre ai fornitori di protezione di cui all', paragrafo 1, lettera g), il venditore dei crediti commerciali acquistati è ammissibile se sono soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 4.
Storico versioni
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