Art. 162 · Durata

Art. 162

Durata

In vigore dal 26 giu 2013
Durata 1.   Gli enti che non hanno ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare le proprie LGD e i propri fattori di conversione per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali assegnano alle esposizioni derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazione di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito un valore della durata (M) di 0,5 anni e a tutte le altre esposizioni una M di 2,5 anni. In alternativa, nel quadro dell'autorizzazione di cui all', le autorità competenti decidono se l'ente deve usare la durata M per ciascuna esposizione come previsto al paragrafo 2. 2.   Gli enti che hanno ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le proprie LGD e i propri fattori di conversione per le esposizioni verso imprese, enti o amministrazioni centrali e banche centrali conformemente all' calcolano M per ciascuna di tali esposizioni secondo le modalità di cui al presente paragrafo, lettere da a) a e), e fatti salvi i paragrafi da 3 a 5 del presente articolo. M non è superiore a cinque anni tranne nei casi di cui all', paragrafo 1, nei quali si utilizza M come ivi specificato: a) per gli strumenti aventi flussi di cassa predeterminati, M è calcolata conformemente alla formula seguente: dove CFt indica i flussi di cassa (a titolo di capitale, interessi e commissioni) dovuti contrattualmente dal debitore nel periodo t; b) per gli strumenti derivati soggetti a un accordo tipo di compensazione, M è la durata residua media ponderata dell'esposizione e non può essere inferiore a un anno e la durata è ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna esposizione; c) per le esposizioni risultanti da strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale, di cui all'elenco dell'allegato II, e da finanziamenti con margini assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che sono soggetti a un accordo tipo di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a dieci giorni; d) per operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito che sono soggette a un accordo tipo di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a cinque giorni. La durata è ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna operazione; e) se un ente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente conformemente all' a utilizzare le stime interne della PD per i crediti commerciali verso imprese acquistati, per gli importi utilizzati M è pari alla durata media ponderata delle esposizioni in questione e non può essere inferiore a novanta giorni. Il medesimo valore di M è impiegato anche per il margine non utilizzato su un programma di acquisti non revocabile, a condizione che questo preveda efficaci clausole accessorie, dispositivi automatici di rimborso anticipato o altre formule che tutelino l'ente acquirente da un significativo deterioramento nella qualità dei crediti futuri che esso è tenuto ad acquistare nel periodo di validità del programma. In assenza di tali protezioni, la M per il margine non utilizzato è calcolata come la somma della durata del credito commerciale con scadenza più distante incluso nell'accordo di acquisto e della durata residua del programma di acquisto e non può essere inferiore a novanta giorni; f) per strumenti diversi da quelli menzionati nel presente paragrafo o quando un ente non è in grado di calcolare M secondo le modalità di cui alla lettera a), M è pari al tempo restante massimo (espresso in anni) di cui dispone il debitore per estinguere pienamente le sue obbligazioni contrattuali e non può essere comunque inferiore a un anno; g) per gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui al capo 6, sezione 6, per calcolare i valori delle esposizioni, per le esposizioni alle quali è applicato questo metodo e per le quali la durata del contratto a più lunga scadenza contenuto nell’insieme di attività soggette a compensazione è superiore ad un anno, M è calcolata in base alla formula seguente: dove: = una variabile di comodo il cui valore in un periodo futuro tk è pari a 0 se tk > 1 anno e a 1 se tk ≤ 1 = l'esposizione attesa nel periodo futuro tk; = l'esposizione attesa effettiva nel periodo futuro tk; = il fattore di sconto privo di rischio per il periodo di tempo futuro tk; ; h) un ente che utilizza un modello interno per calcolare un aggiustamento unilaterale della valutazione del credito (CVA) può utilizzare, subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, la scadenza effettiva del credito stimata dal modello interno come M. Fatto salvo il paragrafo 2, per gli insiemi di attività soggette a compensazione in cui tutti i contratti hanno una durata originaria inferiore a un anno si applica la formula di cui alla lettera a); i) per gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui al capo 6, sezione 6, per calcolare i valori delle esposizioni e che hanno l'autorizzazione all'uso di un modello interno per il rischio specifico associato alle posizioni in titoli di debito negoziati a norma della parte tre, titolo IV, capo 5, M è fissata a 1 nella formula di cui all', paragrafo 1, a condizione che un ente possa dimostrare alle autorità competenti che il suo modello interno per il rischio specifico associato alle posizioni in titoli di debito negoziati di cui all' contiene effetti delle migrazioni di rating; j) ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 3, M è la scadenza effettiva della protezione del credito, che non può essere inferiore a un anno. 3.   Qualora la documentazione richieda la rivalutazione e l'adeguamento dei margini su base giornaliera ed includa disposizioni che consentano la pronta liquidazione o la compensazione delle garanzie in caso di default o mancata ricostituzione dei margini, M non può essere inferiore a un giorno per: a) gli strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che figurano nell'elenco dell'allegato II; b) i finanziamenti con margini assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale; c) le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito. In aggiunta, per le esposizioni a breve termine qualificate che non fanno parte del finanziamento ordinario del debitore da parte dell'ente, M non può essere inferiore a un giorno. Rientrano tra le esposizioni a breve termine qualificate: a) le esposizioni verso enti derivanti dal regolamento di obbligazioni in valuta estera; b) le operazioni di finanziamento al commercio a breve termine autoliquidantesi connesse con lo scambio di beni o servizi con durata residua fino a un anno di cui all', paragrafo 1, punto 80; c) le esposizioni derivanti dal regolamento di acquisti e vendite di titoli entro il consueto periodo di consegna o due giorni lavorativi; d) le esposizioni risultanti da regolamenti per contanti tramite bonifico e regolamenti delle operazioni di pagamento elettronico e prepagate, compresi gli scoperti derivanti da operazioni non riuscite che non superano un numero breve, fisso e concordato di giorni lavorativi. 4.   Per le esposizioni verso imprese situate nell'Unione il cui fatturato e il cui attivo consolidati siano inferiori a 500 milioni di EUR, gli enti possono scegliere di fissare sistematicamente M secondo le modalità di cui al paragrafo 1 anziché di applicare il paragrafo 2. Gli enti possono sostituire l'attivo totale di 500 milioni di EUR con un attivo totale di 1 000 milioni di EUR per le imprese che possiedono e affittano principalmente beni immobili residenziali non speculativi. 5.   I disallineamenti di durata sono trattati come specificato al capo 4.
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