Art. 161 · Perdita in caso di default (LGD)

Art. 161

Perdita in caso di default (LGD)

In vigore dal 26 giu 2013
Perdita in caso di default (LGD) 1.   Gli enti utilizzano i seguenti valori della LGD: a) per le esposizioni di primo rango senza garanzie reali ammissibili: 45 %; b) per le esposizioni subordinate senza garanzie reali ammissibili: 75 %; c) gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo reale e di tipo personale nel calcolo della LGD conformemente al capo 4; d) le obbligazioni garantite ammesse al trattamento di cui all', paragrafo 4 o 5, possono ricevere un valore della LGD dell'11,25 %; e) per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati di primo rango per i quali un ente non è in grado di stimare le PD o le stime della PD effettuate da un ente non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6: 45 %; f) per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati subordinati per i quali un ente non è in grado di stimare le PD o le stime della PD effettuate da un ente non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6: 100 %; g) per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati: 75 %. 2.   Per il rischio di diluizione e di default, se un ente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese conformemente all' e può scomporre, in un modo che l'autorità competente ritiene affidabile, le proprie stime della EL per i crediti verso imprese acquistati in PD e LGD, può essere utilizzata la stima della LGD per i crediti verso imprese acquistati. 3.   Se un ente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le stime interne della LGD per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali conformemente all', la protezione del credito di tipo personale può essere riconosciuta rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti specificati nella sezione 6 e all'autorizzazione delle autorità competenti. Un ente non può attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD corrette in modo tale per cui il fattore di ponderazione successivo alla rettifica risulterebbe inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante. 4.   Ai fini dell'applicazione ai soggetti di cui all', paragrafo 3, la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è pari alla LGD associata ad un finanziamento non coperto verso il garante o a quella associata ad un finanziamento non coperto del debitore, a seconda che i dati disponibili e la struttura della garanzia indichino che l'importo recuperato dipenderebbe dalla condizione finanziaria rispettivamente del garante o del debitore nel caso in cui sia il garante che il debitore andassero in default durante la vita dell'operazione coperta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-161