Art. 16 · Deroga all'applicazione dei requisiti in materia di coefficiente di leva finanziari su base consolidata per gruppi di imprese di investimento

Art. 16

Deroga all'applicazione dei requisiti in materia di coefficiente di leva finanziari su base consolidata per gruppi di imprese di investimento

In vigore dal 26 giu 2013
Deroga all'applicazione dei requisiti in materia di coefficiente di leva finanziari su base consolidata per gruppi di imprese di investimento Se tutte le entità di un gruppo di imprese di investimento, compresa l'entità madre, sono imprese di investimento esenti dall'applicazione dei requisiti previsti nella parte sette su base individuale conformemente all', paragrafo 5, l'impresa di investimento madre può decidere di non applicare i requisiti previsti nella parte sette su base consolidata.
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