Art. 150 · Condizioni di utilizzo parziale permanente

Art. 150

Condizioni di utilizzo parziale permanente

In vigore dal 26 giu 2013
Condizioni di utilizzo parziale permanente 1.   Nei casi in cui hanno ricevuto l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti, gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per una o più classi di esposizioni possono applicare il metodo standardizzato per le seguenti esposizioni: a) per la classe di esposizioni di cui all', paragrafo 2, lettera a), qualora, dato il numero limitato di controparti rilevanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti dotarsi di un sistema di rating per dette controparti; b) per la classe di esposizioni di cui all', paragrafo 2, lettera b), qualora, dato il numero limitato di controparti rilevanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti dotarsi di un sistema di rating per dette controparti; c) per le esposizioni riferite ad unità operative non importanti, nonché per le classi di esposizioni o i tipi di esposizioni non rilevanti in termini di dimensioni e di profilo di rischio percepito; d) per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri e verso le relative amministrazioni regionali, le autorità locali, gli organi amministrativi e gli organismi del settore pubblico, purché: i) non vi sia alcuna differenza di rischio tra le esposizioni verso l'amministrazione centrale o la banca centrale e le altre esposizioni in ragione di specifici assetti pubblici; e ii) alle esposizioni verso l'amministrazione centrale e la banca centrale si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi dell', paragrafo 2, 4 o 5; e) per le esposizioni di un ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o una filiazione della sua impresa madre, purché la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione del risparmio o una società strumentale soggetta ad opportuni requisiti prudenziali, oppure un'impresa legata da una relazione ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE; f) per le esposizioni tra enti che soddisfano i requisiti di cui all', paragrafo 7; g) per le esposizioni in strumenti di capitale verso entità i cui crediti siano idonei a ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari a 0 % ai sensi del capo 2 (comprese le entità che beneficiano di sostegno pubblico, alle quali è applicabile un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %); h) per le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi legislativi allo scopo di promuovere determinati settori economici che prevedono consistenti sovvenzioni per investimenti a favore dell'ente e comportano una qualche forma di supervisione pubblica e restrizioni sugli investimenti in strumenti di capitale, nei casi in cui tali esposizioni possono, in aggregato, essere escluse dal metodo IRB soltanto fino al limite del 10 % dei fondi propri; i) per le esposizioni di cui all', paragrafo 4, che soddisfano le condizioni ivi stabilite; j) per le garanzie statali e riassicurate dallo Stato di cui all', paragrafo 2. Le autorità competenti autorizzano l'applicazione del metodo standardizzato alle esposizioni in strumenti di capitale di cui al primo comma, lettere g) e h), alle quali tale trattamento è stato autorizzato in altri Stati membri. L'ABE pubblica sul suo sito web e aggiorna periodicamente un elenco con le esposizioni di cui a tale lettere, che devono essere trattate secondo il metodo standardizzato. 2.   Ai fini del paragrafo 1, la classe delle esposizioni in strumenti di capitale di un ente è rilevante se il suo valore aggregato medio nel corso dell'anno precedente, escluse le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi previsti dalla legge di cui al paragrafo 1, lettera g), è superiore al 10 % dei fondi propri dell'ente. Se il numero delle esposizioni in strumenti di capitale è inferiore a 10 partecipazioni individuali, la soglia è pari al 5 % dei fondi propri dell'ente. 3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le condizioni di applicazione del paragrafo 1, lettere a), b) e c). L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 4.   L'ABE pubblica nel 2018 orientamenti sull'applicazione del paragrafo 1, lettera d), raccomandando limiti in termini di una percentuale del bilancio totale e/o delle attività ponderate per il rischio che saranno calcolate secondo il metodo standardizzato. Tali orientamenti sono adottati conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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