Art. 147
Metodologia per classificare le esposizioni nelle diverse classi
In vigore dal 26 giu 2013
Metodologia per classificare le esposizioni nelle diverse classi
1. La metodologia utilizzata dall'ente per la classificazione delle esposizioni nelle diverse classi è adeguata e coerente nel tempo.
2. Ogni esposizione è classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:
a)
esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali;
b)
esposizioni verso enti;
c)
esposizioni verso imprese;
d)
esposizioni al dettaglio;
e)
esposizioni in strumenti di capitale;
f)
elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione;
g)
altre attività diverse dai crediti.
3. Le seguenti esposizioni sono classificate nella classe di cui al paragrafo 2, lettera a):
a)
esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico che sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi degli ;
b)
esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo di cui all', paragrafo 2;
c)
esposizioni verso organizzazioni internazionali alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % in applicazione dell'.
4. Le seguenti esposizioni sono classificate nella classe di cui al paragrafo 2, lettera b):
a)
esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali che non sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali conformemente all', paragrafi 2 e 4;
b)
esposizioni verso organismi del settore pubblico che non sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali conformemente all', paragrafo 4;
c)
esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo alle quali non è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'; e
d)
esposizioni verso enti finanziari che sono trattate al pari di esposizioni verso enti conformemente all', paragrafo 5.
5. Per essere classificate nella classe delle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 2, lettera d), le esposizioni soddisfano i seguenti criteri:
a)
si tratta di esposizioni verso uno dei seguenti soggetti:
i)
esposizioni verso una o più persone fisiche;
ii)
esposizioni verso una PMI a condizione, in questo caso, che l'importo totale dovuto all'ente o alle imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori connessi – comprese le eventuali esposizioni scadute passate, ma escluse le esposizioni garantite da proprietà immobiliari residenziali – non superi 1 milione di EUR, secondo le informazioni in possesso dell'ente, il quale deve aver adottato tutte le misure ragionevoli per verificare tale situazione;
b)
nella gestione del rischio l'ente tratta le esposizioni in maniera analoga e coerente nel tempo;
c)
le esposizioni non sono gestite semplicemente su base individuale come esposizioni rientranti nella classe delle esposizioni verso imprese;
d)
ogni esposizione fa parte di un numero significativo di esposizioni gestite in maniera analoga.
Oltre alle esposizioni di cui al primo comma, il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio è incluso nella classe delle esposizioni al dettaglio.
6. Le seguenti esposizioni sono classificate nella classe delle esposizioni in strumenti di capitale di cui al paragrafo 2, lettera e):
a)
esposizioni non debitorie che conferiscono un credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente;
b)
esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a).
7. Tutte le obbligazioni creditorie non classificate nelle classi di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b), d), e) e f) sono classificate nella classe delle esposizioni verso imprese di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo.
8. Nell'ambito della classe delle esposizioni verso imprese di cui al paragrafo 2, lettera c), gli enti distinguono come esposizioni da finanziamenti specializzati le esposizioni che possiedono le seguenti caratteristiche:
a)
si tratta di esposizioni verso un'entità creata ad hoc per finanziare o amministrare attività materiali, o di esposizioni economicamente analoghe;
b)
le condizioni contrattuali conferiscono al finanziatore un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito da esse prodotto;
c)
la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione è rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall'autonoma capacità di una più ampia impresa commerciale.
9. Il valore residuale dei beni dati in locazione è classificato nella classe delle esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera g), ad eccezione della misura in cui il valore residuale sia già contenuto tra le esposizioni di leasing di cui all', paragrafo 4.
10. L'esposizione a seguito della protezione fornita a titolo di un derivato su crediti relativi a panieri del tipo nth-to-default è classificata nella stessa classe di cui al paragrafo 2 alla quale sarebbero assegnate le esposizioni nel paniere, a meno che le singole esposizioni nel paniere non siano classificate in varie classi di esposizione, nel qual caso l'esposizione è classificata nella classe di esposizione delle imprese di cui al paragrafo 2, lettera c).
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