Art. 144 · Valutazione da parte delle autorità competenti di una richiesta di utilizzare il metodo IRB

Art. 144

Valutazione da parte delle autorità competenti di una richiesta di utilizzare il metodo IRB

In vigore dal 26 giu 2013
Valutazione da parte delle autorità competenti di una richiesta di utilizzare il metodo IRB 1.   L'autorità competente concede ad un ente l'autorizzazione a norma dell' ad applicare il metodo IRB, compreso l'uso delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione, solo se l'autorità competente ha accertato che i requisiti di cui al presente capo sono soddisfatti, in particolare quelli di cui alla sezione 6, e che i sistemi dell'ente per la gestione e il rating delle esposizioni al rischio di credito sono solidi e applicati correttamente e, in particolare, che l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che le norme seguenti risultano soddisfatte: a) i sistemi di rating dell'ente forniscono una valutazione corretta delle caratteristiche del debitore e delle operazioni, un'idonea differenziazione e stime quantitative precise e coerenti del rischio; b) i rating interni e le stime interne dei default e delle perdite utilizzati per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri, nonché i processi e i sistemi associati hanno una funzione essenziale nella gestione del rischio, nel processo decisionale, nell'autorizzazione dei crediti, nell'attribuzione interna del capitale e nelle funzioni di governo societario dell'ente; c) l'ente dispone di un'unità di controllo del rischio di credito responsabile dei suoi sistemi di rating, adeguatamente indipendente e sottratta ad ogni indebita influenza; d) l'ente raccoglie e archivia tutti i dati pertinenti che sono di ausilio efficace ai processi da esso applicati per la misurazione e la gestione del rischio di credito; e) l'ente documenta i suoi sistemi di rating e la logica che ne sottende la struttura, e li convalida; f) l'ente ha convalidato ciascun sistema di rating e ciascun metodo dei modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale su un periodo di tempo adeguato prima dell'autorizzazione ad utilizzare tali sistemi di rating o i metodi basati su modelli interni per il calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale, ha valutato durante tale periodo se tali sistemi o metodi siano adatti al loro ambito di applicazione e ha loro apportato le modifiche conseguenti a tale valutazione; g) l'ente ha calcolato, nel quadro del metodo IRB, i requisiti in materia di fondi propri risultanti dalle sue stime dei parametri di rischio ed è in grado di procedere alla segnalazione come prescritto dall'; h) l'ente ha assegnato e continua ad assegnare ciascuna esposizione dell'ambito di applicazione di un sistema di rating ad una classe o pool di tale sistema di rating; l'ente ha assegnato e continua ad assegnare ciascuna esposizione dell'ambito di applicazione di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale a tale metodo dei modelli interni. I requisiti inerenti all'uso del metodo IRB, comprese le stime interne della LGDe dei fattori di conversione, si applicano anche quando un ente applica un sistema di rating, o un modello usato nell'ambito di un sistema di rating, che ha acquistato da un fornitore esterno. 2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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