Art. 143
Autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB
In vigore dal 26 giu 2013
Autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB
1. Se le condizioni di cui al presente capo sono rispettate, l'autorità competente autorizza gli enti a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio utilizzando il metodo basato sui rating interni ("metodo IRB").
2. L'autorizzazione preventiva ad utilizzare il metodo IRB, comprese le stime interne della LGD e dei fattori di conversione, è richiesta per ciascuna classe di esposizioni e per ciascun sistema di rating utilizzato, per ciascun metodo basato su modelli interni impiegato per il calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale e per ciascun metodo applicato per stimare le LGD e i fattori di conversione.
3. Gli enti ottengono l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti per quanto segue:
a)
modifiche sostanziali dell'ambito di applicazione di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare;
b)
modifiche sostanziali di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare.
L'ambito di applicazione di un sistema di rating comprende tutte le esposizioni che rientrano nel tipo di esposizione per la quale tale sistema è stato sviluppato.
4. Gli enti notificano alle autorità competenti tutti i cambiamenti di sistemi di rating e dei metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni per valutare la rilevanza dell'uso di un sistema di rating esistente per altre esposizioni aggiuntive che non sono già coperte da tale sistema di rating e delle modifiche ai sistemi di rating o ai metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni nel quadro del metodo IRB.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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