Art. 140 · Valutazioni del merito di credito a breve e a lungo termine

Art. 140

Valutazioni del merito di credito a breve e a lungo termine

In vigore dal 26 giu 2013
Valutazioni del merito di credito a breve e a lungo termine 1.   Le valutazioni del merito di credito a breve termine possono essere applicate unicamente agli elementi dell'attivo e agli elementi fuori bilancio a breve termine che costituiscono esposizioni verso enti e imprese. 2.   Una valutazione del merito di credito a breve termine si applica solamente alla posizione cui si riferisce e non è utilizzata per ricavare i fattori di ponderazioni del rischio per altre posizioni, ad eccezione dei seguenti casi: a) se a una linea di credito a breve termine provvista di rating è attribuita una ponderazione del 150 %, a tutte le esposizioni non garantite prive di rating verso il medesimo debitore, sia a breve che a lungo termine, è attribuito parimenti un fattore di ponderazione del 150 %; b) se a una linea di credito a breve termine provvista di rating è attribuita una ponderazione del 50 %, alle esposizioni a breve termine prive di rating non può essere attribuito un fattore di ponderazione inferiore al 100 %.
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