Art. 134
Altre posizioni
In vigore dal 26 giu 2013
Altre posizioni
1. I beni materiali ai sensi dell', punto 10, della direttiva 86/635/CEE ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.
2. I ratei e risconti per i quali un ente non è in grado di stabilire la controparte conformemente alla direttiva 86/635/CEE ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.
3. Ai valori all'incasso è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 %. La cassa e i valori assimilati ricevono una ponderazione dello 0 %.
4. All'oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, è attribuita una ponderazione dello 0 %.
5. Nel caso di contratti di riporto, di contratti di vendita con patto di riacquisto e di impegni di acquisto a termine secco, i fattori di ponderazione attribuiti sono quelli degli attivi oggetto del contratto e non quelli delle controparti delle operazioni.
6. Quando un ente fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni alla condizione che l'n-mo default tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, se per lo strumento esiste una valutazione esterna del merito di credito di un'ECAI, si attribuiscono i fattori di ponderazione del rischio prescritti al capo 5. Se lo strumento è privo del rating di una di queste agenzie, al fine di ottenere l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio i fattori di ponderazione delle esposizioni incluse nel paniere sono aggregati, tranne le esposizioni n-1, fino a un massimo del 1 250 % e moltiplicati per l'ammontare nominale della protezione fornita dal derivato su crediti. Le esposizioni n-1 da escludere dall'aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell'esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell'aggregazione.
7. Il valore dell'esposizione per i contratti di leasing è dato dai canoni di leasing minimi scontati. I canoni di leasing minimi sono i canoni che il locatario è o può essere obbligato a versare per la durata del leasing e qualsiasi opzione di acquisto il cui esercizio è ragionevolmente certo. Se un soggetto diverso dal locatario può essere tenuto ad effettuare un pagamento connesso al valore residuale di un bene locato e tale obbligo di pagamento soddisfa le condizioni di cui all' riguardanti l'ammissibilità dei fornitori di protezione nonché i requisiti per il riconoscimento di altri tipi di garanzia di cui agli articoli da 213 a 215, l'obbligo di pagamento può essere preso in considerazione come protezione del credito di tipo personale conformemente al capo 4. Queste esposizioni sono classificate nelle relative classi di esposizioni conformemente all'. Quando l'esposizione è data dal valore residuale dei beni dati in locazione, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati come segue: 1/t * 100 % * valore residuale, dove t è uguale al maggiore dei seguenti valori: 1 o il numero più prossimo di anni interi restanti della locazione.
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