Art. 128 · Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

Art. 128

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

In vigore dal 26 giu 2013
Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato 1.   Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 150 % alle esposizioni, comprese le esposizioni in forma di azioni o quote di un OIC, che sono associate a rischi particolarmente elevati, ove opportuno. 2.   Tra le esposizioni a rischio particolarmente elevato figurano le seguenti: a) investimenti in imprese di venture capital; b) investimenti in FIA quali definiti all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE ad eccezione del caso in cui il regolamento di gestione del fondo non consenta una leva finanziaria maggiore di quella prescritta dall', paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE; c) investimenti in private equity; d) finanziamenti per immobili a fini speculativi. 3.   Nel valutare se un'esposizione diversa da quelle di cui al paragrafo 2 sia associata a rischi particolarmente elevati, gli enti tengono conto delle seguenti caratteristiche di rischio: a) esiste un rischio di perdita elevato conseguente a un default del debitore; b) è impossibile valutare adeguatamente se l'esposizione ricade sotto la lettera a). L'ABE emana orientamenti che specificano quali tipi di esposizioni sono associati a rischi particolarmente elevati e in quali circostanze. Tali orientamenti sono adottati in conformità dell' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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