Art. 125 · Esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali

Art. 125

Esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali

In vigore dal 26 giu 2013
Esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali 1.   A meno che le autorità competenti non decidano altrimenti, in conformità con l', paragrafo 2, le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali sono trattate come segue: a) le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario beneficiario nel caso di imprese di investimento a carattere personale (personal investment company) ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 35 %; b) le esposizioni verso un locatario nell'ambito di operazioni di leasing su immobili residenziali, dove l'ente è il locatore e il locatario ha un'opzione di acquisto, ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 35 % a condizione che l'esposizione dell'ente sia pienamente e completamente garantita dalla proprietà del bene. 2.   Gli enti considerano un'esposizione o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite ai fini del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Gli enti possono escludere le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la performance del debitore dalla loro determinazione della rilevanza di tale dipendenza; b) il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dalla performance dell'immobile o del progetto immobiliare sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia. Per queste altre fonti, gli enti stabiliscono i rapporti massimi mutuo concesso/reddito percepito nel quadro della loro politica di concessione di prestiti e ottengono prove adeguate del reddito al momento della concessione del prestito; c) i requisiti di cui all' e le regole di valutazione di cui all', paragrafo 1, sono soddisfatti; d) salvo diversamente disposto dall', paragrafo 2, la parte del prestito alla quale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio del 35 % non supera l'80 % del valore di mercato dell'immobile in questione o l'80 % del valore del credito ipotecario dell’immobile in questione negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari. 3.   Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano i seguenti limiti: a) le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali fino all'80 % del valore di mercato oppure all'80 % del valore del credito ipotecario, salvo altrimenti disposto dall', paragrafo 2, non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno; b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali non superano lo 0,5 % dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno. 4.   Se uno dei limiti di cui al paragrafo 3 non è rispettato in un determinato anno, cessa la possibilità di avvalersi del paragrafo 3 e la condizione di cui al paragrafo 2, lettera b), si applica fintantoché non siano soddisfatte in un anno successivo le condizioni di cui al paragrafo 3.
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