Art. 123 · Esposizioni al dettaglio

Art. 123

Esposizioni al dettaglio

In vigore dal 26 giu 2013
Esposizioni al dettaglio Le esposizioni che soddisfano i seguenti criteri ricevono una ponderazione del rischio del 75 %: a) si tratta di esposizioni nei confronti di persone fisiche o di piccole o medie imprese (PMI); b) l'esposizione fa parte di un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicché i rischi ad essa associati sono sostanzialmente ridotti; c) l'importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di default, dovuto all'ente o alle sue imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori connessi, ad esclusione però delle esposizioni pienamente e totalmente garantite da immobili residenziali classificate nella classe di esposizione di cui all', lettera i), non supera, secondo le informazioni in possesso dell'ente, 1 milione di EUR. L'ente adotta le misure ragionevoli per acquisire dette informazioni. I titoli non possono rientrare nella classe delle esposizioni al dettaglio. Le esposizioni non conformi ai criteri di cui al primo comma, lettere da a) a c), non possono rientrare nella classe delle esposizioni al dettaglio. Il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio può essere classificato nella classe delle esposizioni al dettaglio.
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