Art. 119 · Esposizioni verso enti

Art. 119

Esposizioni verso enti

In vigore dal 26 giu 2013
Esposizioni verso enti 1.   Alle esposizioni verso enti per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio a norma dell'. Alle esposizioni verso enti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio a norma dell'. 2.   Alle esposizioni verso enti con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta nazionale del debitore è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla categoria immediatamente meno favorevole rispetto al fattore di ponderazione preferenziale, di cui all', paragrafi da 4 a 7, assegnato alle esposizioni verso l'amministrazione centrale in cui l'ente ha sede. 3.   Alle esposizioni con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta nazionale del debitore, non può essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 20 %. 4.   Alle esposizioni verso un ente sotto forma di riserve minime imposte dalla BCE o dalla banca centrale di uno Stato membro, che l'ente deve detenere, può essere assegnato lo stesso fattore di ponderazione del rischio attribuito alle esposizioni verso la banca centrale dello Stato membro in questione, a condizione che: a) le riserve siano detenute conformemente al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (29), o conformemente alle disposizioni nazionali, equivalenti sotto ogni aspetto sostanziale a detto regolamento; b) in caso di fallimento o insolvenza dell'ente che detiene le riserve, queste ultime siano ripagate interamente e tempestivamente all'ente e non siano rese disponibili per far fronte ad altre passività dell'ente. 5.   Le esposizioni verso enti finanziari autorizzati e sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti e sottoposti a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità sono trattate come esposizioni verso enti.
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