Art. 117 · Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

Art. 117

Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

In vigore dal 26 giu 2013
Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo 1.   Le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non comprese nel paragrafo 2 sono trattate come le esposizioni verso enti. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, e all', paragrafo 3. La Inter-American Investment Corporation, la Black Sea Trade and Development Bank, la Central American Bank for Economic Integration e la CAF-Development Bank of Latin America sono considerate banche multilaterali di sviluppo. 2.   Alle esposizioni verso le seguenti banche multilaterali di sviluppo è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %: a) la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo; b) la Società finanziaria internazionale; c) la Banca interamericana di sviluppo; d) la Banca asiatica di sviluppo; e) la Banca africana di sviluppo; f) la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa; g) la Nordic Investment Bank; h) la Banca di sviluppo dei Caraibi; i) la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo; j) la Banca europea per gli investimenti; k) il Fondo europeo per gli investimenti; l) l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti; m) lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni; n) la Banca islamica di sviluppo. 3.   Alla quota non versata del capitale sottoscritto nel Fondo europeo per gli investimenti si applica un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.
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