Art. 115 · Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali

Art. 115

Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali

In vigore dal 26 giu 2013
Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali 1.   Le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali sono ponderate per il rischio come le esposizioni verso enti, a meno che non siano trattate come esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi del paragrafo 2 o del paragrafo 4 o ricevano un fattore di ponderazione del rischio come specificato al paragrafo 5. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato all', paragrafo 2, e all', paragrafo 2. 2.   Le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali sono trattate come le esposizioni verso le amministrazioni centrali di rispettiva appartenenza, a condizione che non vi sia nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di default. L'ABE mantiene una banca dati accessibile al pubblico di tutte le amministrazioni regionali e delle autorità locali nell'Unione che sono trattate dalle autorità competenti come esposizioni verso le loro amministrazioni centrali. 3.   Le esposizioni nei confronti di chiese o comunità religiose costituite come persone giuridiche di diritto pubblico, nella misura in cui riscuotano imposte conformemente alla normativa che conferisce loro questo diritto, sono trattate come esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali. In questo caso, il paragrafo 2 non si applica e, ai fini dell', paragrafo 1, lettera a), non può essere esclusa l'autorizzazione ad applicare il metodo standardizzato. 4.   Quando le autorità competenti di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione trattano le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali come le esposizioni verso la rispettiva amministrazione centrale e non vi è nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di default, gli enti possono applicare a tali esposizioni un fattore di ponderazione identico. Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all', paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell' Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1o gennaio 2014. 5.   Alle esposizioni verso le amministrazioni regionali o le autorità locali degli Stati membri diverse da quelle di cui ai paragrafi da 2 a 4 e denominate e finanziate nella valuta nazionale di detta amministrazione regionale e autorità locale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-115