Art. 114 · Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali

Art. 114

Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali

In vigore dal 26 giu 2013
Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali 1.   Fatti salvi i paragrafi da 2 a 7, alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 %. 2.   Alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'. Tabella 1 Classe di merito di credito 1 2 3 4 5 6 Fattore di ponderazione del rischio 0  % 20  % 50  % 100  % 100  % 150  % 3.   Alle esposizioni verso la BCE si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %. 4.   Alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di dette amministrazione centrale e banca centrale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %. 5.   Fino al 31 dicembre 2017 alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro è attribuita la medesima ponderazione del rischio che sarebbe applicata a tali esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale. 6.   Per le esposizioni di cui al paragrafo 5: a) nel 2018 gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati sono pari al 20 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell', paragrafo 2; b) nel 2019 gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati sono pari al 50 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell', paragrafo 2; c) nel 2020 e successivamente gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati sono pari al 100 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell', paragrafo 2. 7.   Quando le autorità competenti di un paese terzo che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione assegnano un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello indicato ai paragrafi 1 e 2 alle esposizioni verso la loro amministrazione centrale e la loro banca centrale denominate e finanziate nella valuta locale, gli enti possono applicare a tali esposizioni lo stesso fattore di ponderazione del rischio. Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all', paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell' Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali dei paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1o gennaio 2014.
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