Art. 113 · Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Art. 113

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

In vigore dal 26 giu 2013
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio 1.   Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, a tutte le esposizioni, a meno che non siano dedotte dai fondi propri, si applicano fattori di ponderazione del rischio conformemente alle disposizioni della sezione 2. L'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio è in funzione della classe in cui l'esposizione è classificata e, conformemente a quanto specificato alla sezione 2, della relativa qualità creditizia. La qualità creditizia può essere determinata con riferimento alle valutazioni del merito di credito espresse dalle ECAI o alle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione, conformemente alla sezione 3. 2.   Ai fini dell'applicazione del fattore di ponderazione del rischio conformemente al paragrafo 1, il valore dell'esposizione è moltiplicato per il fattore di ponderazione del rischio specificato o determinato conformemente alla sezione 2. 3.   Qualora l'esposizione sia soggetta a protezione del credito, il fattore di ponderazione del rischio applicabile a detto elemento può essere modificato conformemente al capo 4. 4.   Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate sono calcolati conformemente al capo 5. 5.   Alle esposizioni per le quali la sezione 2 non prevede alcun calcolo si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100 %. 6.   Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a elementi del capitale primario di classe 1, a elementi aggiuntivi di classe 1 o a elementi di classe 2, un ente può, subordinatamente alla preventiva approvazione delle autorità competenti, decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni dell'ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un'impresa legata da una relazione ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE. Le autorità competenti hanno il potere di concedere l'approvazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la controparte è un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione del risparmio o una società strumentale cui si applicano opportuni requisiti prudenziali; b) la controparte è inclusa integralmente nello stesso consolidamento dell'ente; c) la controparte è soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente; d) la controparte ha sede nello stesso Stato membro dell'ente; e) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all'ente. Nei casi in cui l'ente, in conformità con il presente paragrafo, è autorizzato a non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, può attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %. 7.   Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a elementi del capitale primario di classe 1, a elementi aggiuntivi di classe 1 e a elementi di classe 2, gli enti possono, subordinatamente all'autorizzazione preventiva delle autorità competenti, non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni nei confronti di controparti con le quali abbiano stipulato un sistema di tutela istituzionale, consistente in un accordo di responsabilità contrattuale o previsto dalla legge che tutela ambedue e, in particolare, garantisce la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento ove necessario. Le autorità competenti hanno il potere di concedere l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) i requisiti di cui al paragrafo 6, lettere a), d) ed e) sono soddisfatti; b) le disposizioni garantiscono che il sistema di tutela istituzionale sia in grado di concedere il sostegno necessario conformemente al suo impegno, a partire da fondi prontamente disponibili; c) il sistema di tutela istituzionale dispone di strumenti adeguati e convenuti uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi, fornendo un panorama completo delle situazioni di rischio di tutti i singoli membri e del sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, con le corrispondenti possibilità di influenzamento; tali sistemi monitorano adeguatamente le esposizioni in stato di default conformemente all', paragrafo 1; d) il sistema di tutela istituzionale conduce la propria analisi dei rischi, che è comunicata ai singoli membri; e) il sistema di tutela istituzionale redige e pubblica annualmente una relazione consolidata comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, oppure una relazione comprendente lo stato patrimoniale aggregato, il conto economico aggregato, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso; f) i membri del sistema di tutela istituzionale sono tenuti a dare un preavviso di almeno 24 mesi se desiderano porre fine al sistema; g) il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale sono eliminati; h) il sistema di tutela istituzionale è basato su un'ampia partecipazione di enti creditizi dotati di un profilo d'attività prevalentemente omogeneo; i) l'adeguatezza degli strumenti di cui alle lettere c) e d) è approvata e monitorata ad intervalli regolari dalle autorità competenti in materia. Nei casi in cui l'ente, in conformità con il presente paragrafo, decide di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, può attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.
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