Art. 107 · Metodi relativi al rischio di credito

Art. 107

Metodi relativi al rischio di credito

In vigore dal 26 giu 2013
Metodi relativi al rischio di credito 1.   Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell', paragrafo 3, lettere a) e f), gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2 o, se autorizzato dalle autorità competenti ai sensi dell', il metodo basato sui rating interni di cui al capo 3. 2.   Per le esposizioni commerciali e per i contributi al fondo di garanzia verso una controparte centrale, gli enti applicano il trattamento stabilito nel capo 6, sezione 9, per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell', paragrafo 3, lettere a) e f). Per tutti gli altri tipi di esposizioni verso una controparte centrale, gli enti trattano tali esposizioni come segue: a) come esposizioni verso un ente per gli altri tipi di esposizioni verso una CCP qualificata; b) come esposizioni verso un'impresa per gli altri tipi di esposizioni verso una CCP non qualificata. 3.   Ai fini del presente regolamento, le esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi e le esposizioni verso enti creditizi di paesi terzi e le esposizioni verso stanze di compensazione e borse di un paese terzo sono trattate come esposizioni verso un ente solo se il paese terzo applica requisiti prudenziali e di vigilanza a tale entitàalmeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione. 4.   Ai fini del paragrafo 3, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all', paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno requisiti prudenziali in materia di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli vigenti nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare a trattare esposizioni verso i soggetti di cui al paragrafo 3 come esposizioni verso gli enti a condizione che le autorità competenti abbiano ritenuto ammissibile il paese terzo a tale trattamento anteriormente al 1o gennaio 2014.
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