Art. 106 · Coperture interne

Art. 106

Coperture interne

In vigore dal 26 giu 2013
Coperture interne 1.   Una copertura interna soddisfa in particolare i seguenti requisiti: a) non ha come scopo principale quello di evitare o ridurre i requisiti in materia di fondi propri; b) è correttamente documentata ed è assoggettata a specifiche procedure interne di approvazione e di revisione; c) è realizzata alle condizioni di mercato; d) il rischio di mercato generato dalla copertura interna è gestito dinamicamente nel portafoglio di negoziazione nell'ambito dei limiti autorizzati; e) è sorvegliata con attenzione. La sorveglianza è assicurata da procedure adeguate. 2.   I requisiti di cui al paragrafo 1 si applicano fermi restando i requisiti applicabili alla posizione coperta che non è compresa nel portafoglio di negoziazione. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, se un ente copre un'esposizione al rischio di credito esterna al portafoglio di negoziazione o un'esposizione al rischio di controparte con un derivato su crediti contabilizzato nel portafoglio di negoziazione ricorrendo ad una copertura interna, l'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione o l'esposizione al rischio di controparte non sono considerate coperte ai fini della determinazione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a meno che l'ente non acquisti da un terzo, ammissibile come venditore di protezione, un corrispondente derivato su crediti conforme ai requisiti per la protezione del credito di tipo personale esterna al portafoglio di negoziazione. Lasciando impregiudicato l', lettera h), qualora una protezione di questo tipo offerta da un terzo sia acquistata e sia considerata copertura di un'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, il derivato su crediti costituente la copertura, sia essa interna o esterna, non è incluso nel portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali.
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