Art. 105 · Requisiti per la valutazione prudente

Art. 105

Requisiti per la valutazione prudente

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti per la valutazione prudente 1.   Tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione sono valutate secondo le regole di valutazione prudente specificate nel presente articolo. Gli enti assicurano, in particolare, che la valutazione prudente delle loro posizioni del portafoglio di negoziazione raggiunga un grado di certezza adeguato, tenuto conto della natura dinamica delle posizioni del portafoglio di negoziazione, delle esigenze di robustezza prudenziale e delle modalità di funzionamento e dello scopo dei requisiti patrimoniali per le posizioni del portafoglio di negoziazione. 2.   Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli sufficienti per assicurare che le loro stime di valutazione siano prudenti e affidabili. Tali sistemi e controlli comportano almeno i seguenti elementi: a) politiche e procedure documentate per il processo di valutazione, che prevedano responsabilità chiaramente definite delle varie aree coinvolte nella determinazione della valutazione, fonti delle informazioni di mercato e verifica della relativa affidabilità, orientamenti per l'utilizzo di dati non osservabili che riflettono le ipotesi dell'ente sugli elementi utilizzati dai partecipanti al mercato per determinare il prezzo della posizione, frequenza delle valutazioni indipendenti, orario di determinazione dei prezzi di chiusura, procedure per la correzione delle valutazioni, procedure per le riconciliazioni di fine mese e per quelle ad hoc; b) linee di segnalazione gerarchica per l'unità responsabile del processo di valutazione chiare e indipendenti dal front office. La linea di segnalazione gerarchica risale fino all'organo di gestione. 3.   Gli enti rivalutano le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione almeno giornalmente. 4.   Gli enti valutano le loro posizioni in base ai prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile, anche quando applicano le disposizioni sui requisiti patrimoniali relative al portafoglio di negoziazione. 5.   Ai fini della valutazione in base ai prezzi di mercato, un ente utilizza il corso più prudente tra denaro e lettera, a meno che l'ente non possa quotare un prezzo medio. Qualora ricorrano a questa deroga gli enti comunicano ogni sei mesi alle rispettive autorità competenti le posizioni in questione e dimostrano di essere in grado di quotare un prezzo medio. 6.   Quando non è possibile una valutazione in base ai prezzi di mercato, gli enti valutano prudentemente le loro posizioni e i loro portafogli basandosi su un modello, anche quando calcolano i requisiti in materia di fondi propri per le posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione. 7.   In caso di valutazione in base ad un modello, gli enti rispettano i seguenti requisiti: a) l'alta dirigenza deve essere a conoscenza degli elementi del portafoglio di negoziazione o di altre posizioni valutati al valore equo in base ad un modello, e deve essere consapevole di quanto sia rilevante l'incertezza così creata nelle segnalazioni sul rischio e sulla performance dell'attività; b) gli enti attingono i dati di mercato da una fonte informativa che sia, per quanto possibile, in linea con i prezzi di mercato e verificano frequentemente la correttezza dei dati di mercato per la specifica posizione oggetto di valutazione e i parametri del modello; c) gli enti impiegano, se disponibili, metodologie di valutazione correntemente accettate sul mercato per strumenti finanziari o merci specifici; d) qualora il modello sia elaborato internamente all'ente, esso deve fondarsi su ipotesi appropriate, valutate e verificate da organi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla sua elaborazione; e) gli enti prevedono procedure formali di controllo sulle modifiche apportate e conservano una copia protetta del modello, che utilizzano per effettuare le periodiche verifiche delle valutazioni; f) i responsabili della gestione del rischio sono a conoscenza di eventuali carenze dei modelli impiegati e del modo più adeguato di tenerne conto nei risultati della valutazione; e g) i modelli utilizzati dagli enti sono oggetto di riesami periodici per determinare l'accuratezza dei loro risultati, ad esempio attraverso una valutazione della sussistenza della validità delle ipotesi sottostanti, l'analisi dei profitti e delle perdite a fronte dei fattori di rischio, il raffronto dei valori effettivi di chiusura con le risultanze del modello. Ai fini della lettera d), il modello è elaborato o approvato indipendentemente dall'unità di negoziazione ed è collaudato da soggetti indipendenti che confermino la validità della struttura matematica, delle ipotesi e del software applicativo. 8.   Accanto alla valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato o ad un modello, gli enti effettuano una verifica indipendente dei prezzi. La verifica dei prezzi di mercato e dei dati immessi nei modelli è effettuata da una persona o da un'unità indipendente dalle persone o dalle unità che beneficiano del portafoglio di negoziazione con frequenza almeno mensile, o più frequentemente a seconda della natura del mercato o dell'attività di negoziazione. Se non sono disponibili fonti indipendenti per l'accertamento dei prezzi o se le fonti dei prezzi hanno carattere troppo soggettivo, può essere opportuno adottare comportamenti prudenti, ad esempio aggiustamenti della valutazione. 9.   Gli enti istituiscono e mantengono procedure che prevedano aggiustamenti di valutazione. 10.   Gli enti prendono formalmente in considerazione i seguenti aggiustamenti di valutazione: differenziali creditizi non realizzati, costi di chiusura, rischi operativi, incertezza delle quotazioni di mercato, chiusure anticipate delle posizioni, costi di investimento e di finanziamento, costi amministrativi futuri e, se del caso, rischi del modello. 11.   Gli enti istituiscono e mantengono procedure per il calcolo dell'aggiustamento alla valutazione corrente delle posizioni scarsamente liquide che possono determinarsi a seguito di eventi di mercato o per situazioni particolari dell'ente, quali ad esempio le posizioni concentrate e/o le posizioni per le quali il periodo di detenzione inizialmente fissato è stato superato. Gli enti, ove necessario, effettuano tali aggiustamenti in aggiunta ad eventuali cambiamenti del valore della posizione richiesti a fini dell'informativa di bilancio e li concepiscono in modo da riflettere l'illiquidità della posizione. Nell'ambito di dette procedure, per decidere se sia necessario un aggiustamento di valutazione per posizioni scarsamente liquide, gli enti prendono in considerazione diversi fattori. Tra tali fattori figurano i seguenti: a) il tempo necessario per coprire la posizione o i suoi rischi; b) lo scarto medio denaro/lettera e la sua volatilità; c) la disponibilità di quotazioni di mercato (numero e identità dei market maker), la media dei volumi trattati e la loro volatilità, tra cui i volumi trattati nei periodi di stress del mercato; d) il grado di concentrazione del mercato; e) il tempo trascorso dall'assunzione delle posizioni; f) la misura nella quale la valutazione è effettuata in base a un modello; g) l'incidenza di altri rischi di modello. 12.   Quando ricorrono a valutazioni di terzi o alla valutazione in base ad un modello, gli enti considerano se sia opportuno applicare aggiustamenti di valutazione. Inoltre gli enti esaminano se sia necessario effettuare aggiustamenti per posizioni scarsamente liquide e verificano su base continuativa che esse continuino ad essere adeguate. Gli enti, inoltre, valutano espressamente la necessità di aggiustamenti di valutazione relativi all'incertezza dei parametri immessi utilizzati dai modelli. 13.   Per quanto riguarda i prodotti complessi, comprese le esposizioni verso la cartolarizzazione e i derivati di credito n-th-to-default, gli enti valutano espressamente la necessità di aggiustamenti di valutazione per riflettere il rischio di modello associato all'utilizzo di metodologie di valutazione eventualmente sbagliate e il rischio di modello associato all'utilizzo di parametri di calibratura non osservabili (ed eventualmente sbagliati) nel modello di valutazione. 14.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali i requisiti dell' si applicano ai fini del paragrafo 1 del presente articolo. L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro1 febbraio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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