Art. 101
Obblighi specifici di segnalazione
In vigore dal 26 giu 2013
Obblighi specifici di segnalazione
1. Gli enti segnalano su base semestrale alle autorità competenti i seguenti dati per ciascun mercato immobiliare nazionale cui sono esposti:
a)
le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e l'80 % del valore di mercato oppure l'80 % del valore del credito ipotecario, salvo diversa decisione ai sensi dell', paragrafo 2;
b)
le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, fino alla parte dell'esposizione trattata come pienamente garantita da immobili residenziali conformemente all', paragrafo 1;
c)
il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, limitato alla parte trattata come pienamente garantita da immobili residenziali conformemente all', paragrafo 1;
d)
le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e il 50 % del valore di mercato oppure il 60 % del valore del credito ipotecario, salvo diversa decisione ai sensi dell', paragrafo 2;
e)
le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, fino alla parte dell'esposizione trattata come pienamente garantita da immobili non residenziali conformemente all', paragrafo 1;
f)
il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, limitato alla parte trattata come pienamente garantita da immobili non residenziali conformemente all', paragrafo 1.
2. I dati di cui al paragrafo 1 sono comunicati all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ente in questione. Qualora un ente abbia una succursale in un altro Stato membro, i dati relativi a tale succursale sono comunicati anche alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. I dati sono comunicati separatamente per ciascun mercato fondiario all'interno dell'Unione cui l'ente in questione è esposto.
3. Le autorità competenti pubblicano annualmente, su base aggregata, i dati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), insieme con i dati storici, ove disponibili. Un'autorità competente, su richiesta di un'altra autorità competente in uno Stato membro o dell'ABE, fornisce a tale autorità competente o all'ABE informazioni più dettagliate sulla condizione dei mercati delle proprietà residenziali o non residenziali nel suo Stato membro.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:
a)
modelli, definizioni, frequenze e date di segnalazione uniformi, nonché soluzioni IT, delle voci di cui al paragrafo 1;
b)
modelli, definizioni, frequenze e date di segnalazione uniformi, nonché soluzioni IT dei dati aggregati di cui al paragrafo 2.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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