Art. 1
In vigore dal 25 giu 2013
L’allegato III del regolamento (UE) n. 528/2012 è così modificato:
(1)
Nella tabella al titolo 1 è aggiunto il seguente punto 2.5:
“2.5
Se il biocida contiene un principio attivo prodotto in luoghi o in base a processi o da materiali di base diversi da quelli del principio attivo valutato ai fini dell’approvazione a norma dell’articolo 9 del presente regolamento, è necessario dimostrare che l’equivalenza tecnica è stata stabilita conformemente all’articolo 54 del presente regolamento o che è stata stabilita a seguito di valutazione avviata prima del 1o settembre 2013 da un’autorità competente designata conformemente all’articolo 26 della direttiva 98/8/CE.”
(2)
Nella tabella al titolo 2 è aggiunto il seguente punto 2.5:
“2.5
Se il biocida contiene un principio attivo prodotto in luoghi o in base a processi o da materiali di base diversi da quelli del principio attivo valutato ai fini dell’approvazione a norma dell’articolo 9 del presente regolamento, è necessario dimostrare che l’equivalenza tecnica è stata stabilita conformemente all’articolo 54 del presente regolamento o che è stata stabilita a seguito di valutazione avviata prima del 1o settembre 2013 da un’autorità competente designata conformemente all’articolo 26 della direttiva 98/8/CE.”
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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