Art. 8 · Termine per il trattamento delle notifiche di modifiche del registro nazionale e delle richieste generali

Art. 8

Termine per il trattamento delle notifiche di modifiche del registro nazionale e delle richieste generali

In vigore dal 25 giu 2013
Termine per il trattamento delle notifiche di modifiche del registro nazionale e delle richieste generali 1.   In conformità all', la Commissione tratta una domanda di modifica entro due ore dal ricevimento della notifica di una modifica di un registro nazionale. 2.   Entro due ore dal ricevimento di un messaggio «Richiesta generale» di cui all'allegato I, tabella 1, la Commissione fornisce le informazioni richieste all'ufficio centrale di collegamento per le accise o al servizio di collegamento richiedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2013:612:oj#art-8