Art. 1
Messaggi riguardanti il registro centrale e i registri nazionali scambiati mediante il sistema informatizzato
In vigore dal 25 giu 2013
Messaggi riguardanti il registro centrale e i registri nazionali scambiati mediante il sistema informatizzato
1. La struttura e il contenuto dei messaggi relativi all'iscrizione degli operatori economici e dei depositi fiscali nei registri nazionali e nel registro centrale sono conformi all'allegato I.
Tali messaggi sono scambianti mediante il sistema informatizzato.
2. I messaggi di cui al paragrafo 1 sono scambiati per i seguenti scopi:
a)
notifica di modifiche dei registri nazionali inviata al registro centrale dagli uffici centrali di collegamento per le accise o dai servizi di collegamento;
b)
notifica di modifiche del registro centrale inviata ai registri nazionali;
c)
richieste di dati di modifiche inviate al registro centrale dagli uffici centrali di collegamento per le accise e dai servizi di collegamento;
d)
richieste di informazioni statistiche estratte dal registro centrale inviate dagli uffici centrali di collegamento per le accise e dai servizi di collegamento;
e)
invio da parte della Commissione agli Stati membri richiedenti di informazioni statistiche estratte dal registro centrale.
3. Ove siano necessari codici per completare alcuni campi di dati nei messaggi di cui al paragrafo 1, si utilizzano i codici elencati nell'allegato II del presente regolamento o nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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