Art. 6
Relazioni e riesame
In vigore dal 24 giu 2013
Relazioni e riesame
Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione redige una relazione sull’applicazione del regolamento, la sua efficacia e il suo impatto sui fornitori, sugli abbonati e sulle altre persone. Sulla base di tale relazione la Commissione procede al riesame del presente regolamento.
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