Art. 1
In vigore dal 24 giu 2013
L’articolo 89 del regolamento (CE) n. 555/2008 è sostituito dal seguente:
«Articolo 89
Fino al 30 giugno 2015, in attesa dell’installazione delle attrezzature analitiche adeguate, la Croazia invia i propri campioni di vino per analisi al CCR.
La Croazia può designare un organismo competente abilitato ad accedere alle informazioni relative ai campioni prelevati sul proprio territorio.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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