Art. 5
In vigore dal 21 giu 2013
1. La domanda di titolo di cui all’ può essere presentata soltanto nei primi cinque giorni di ogni mese del periodo contingentale.
In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 382/2008, le domande possono riguardare, per uno stesso numero d’ordine di contingente, uno o più prodotti di cui ai codici NC o ai gruppi di codici NC elencati nell’allegato I del medesimo regolamento. Qualora le domande riguardino più codici NC, sono specificati i quantitativi richiesti per codice NC o gruppo di codici NC. In ogni caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda e del titolo.
2. Entro il decimo giorno del mese di presentazione delle domande, gli Stati membri notificano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese di origine.
3. I titoli di importazione sono rilasciati dal 17o giorno al 21o giorno del mese in cui sono state presentate le domande. Ciascun titolo rilasciato specifica, per codice NC o per gruppo di codici NC, i quantitativi corrispondenti.
Storico versioni
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