Art. 6
In vigore dal 18 giu 2013
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è modificato come segue:
1)
nell’articolo 134, la lettera a) del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:
«a)
i prezzi medi rappresentativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d’importazione rappresentativi elencati nell’allegato XVII, nonché i prezzi significativi rilevati su altri mercati per quantitativi ingenti di prodotti importati, oppure, in mancanza di prezzi sui mercati rappresentativi, i prezzi significativi dei prodotti importati rilevati su altri mercati; e»;
2)
l’articolo 135 è soppresso.
3)
nell’articolo 146, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le notifiche di cui all’, paragrafo 2, all’articolo 18, paragrafi 3 e 4, agli articoli 97 e 128, all’articolo 129, paragrafo 1, agli articoli 130 e 131 e al presente articolo nonché la richiesta di cui all’articolo 92, paragrafo 1, sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009.»;
4)
il titolo dell’allegato XVII è sostituito dal seguente: «Mercati rappresentativi di cui all’articolo 134, paragrafo 1, lettera a)».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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