Art. 3
Notifiche
In vigore dal 18 giu 2013
L’ del regolamento (CE) n. 566/2008 è sostituito dal seguente:
«
Notifiche
Le notifiche di cui all’, paragrafi 1 e 3, all’, paragrafo 3, e all’, paragrafi 1 e 2, sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*3).
(*3)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2013:565:oj#art-3