Art. 1 · Misure di controllo supplementari

Art. 1

Misure di controllo supplementari

In vigore dal 18 giu 2013
L’ del regolamento (CE) n. 1731/2006 è sostituito dal seguente: « Misure di controllo supplementari 1.   Gli Stati membri adottano modalità più dettagliate di controllo della produzione delle conserve e le notificano alla Commissione. Essi adottano in particolare tutte le disposizioni volte ad escludere ogni possibilità di sostituzione delle materie prime utilizzate o dei prodotti ottenuti. 2.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*1). (*1)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.» "
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2013:565:oj#art-1