Art. 1
Misure di controllo supplementari
In vigore dal 18 giu 2013
L’ del regolamento (CE) n. 1731/2006 è sostituito dal seguente:
«
Misure di controllo supplementari
1. Gli Stati membri adottano modalità più dettagliate di controllo della produzione delle conserve e le notificano alla Commissione. Essi adottano in particolare tutte le disposizioni volte ad escludere ogni possibilità di sostituzione delle materie prime utilizzate o dei prodotti ottenuti.
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*1).
(*1)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»
"
Storico versioni
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