Art. 6 · Riconoscimento dello status di PMI

Art. 6

Riconoscimento dello status di PMI

In vigore dal 18 giu 2013
Riconoscimento dello status di PMI 1.   Il potenziale richiedente, prima di presentare all’Agenzia la domanda per ottenere l’approvazione, il rinnovo o l’iscrizione nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 di un principio attivo, oppure l’autorizzazione unionale di un biocida o una famiglia di biocidi, in conformità, rispettivamente, dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafo 1, dell’articolo 28, paragrafo 4, dell’articolo 43, paragrafo 1, o dell’articolo 45, paragrafo 1, di detto regolamento, contenente una richiesta di riduzione per PMI, trasmette all’Agenzia gli elementi pertinenti che comprovino il diritto a tale riduzione in virtù dello status di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. 2.   Nel caso della domanda di approvazione, rinnovo o iscrizione nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 di un principio attivo, tale status è determinato con riferimento al fabbricante del principio attivo che è rappresentato dal potenziale richiedente, mentre, nel caso di una domanda di autorizzazione di un prodotto o di rinnovo dell’autorizzazione di un prodotto, tale status è determinato con riferimento al potenziale titolare dell’autorizzazione. 3.   L’Agenzia pubblica l’elenco degli elementi pertinenti da presentare in conformità del paragrafo 1. 4.   Entro 45 giorni dal ricevimento di tutti gli elementi pertinenti di cui al paragrafo 1, l’Agenzia decide in merito al riconoscimento dell’eventuale status di PMI. 5.   Il riconoscimento di un’impresa quale PMI è valido per due anni per le domande presentate a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. 6.   È possibile presentare un ricorso, in conformità dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 528/2012, contro una decisione adottata dall’Agenzia di cui al paragrafo 4.
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