Art. 2 · Tariffe per il lavoro svolto in relazione all’autorizzazione unionale di biocidi

Art. 2

Tariffe per il lavoro svolto in relazione all’autorizzazione unionale di biocidi

In vigore dal 18 giu 2013
Tariffe per il lavoro svolto in relazione all’autorizzazione unionale di biocidi L’Agenzia impone le tariffe di cui alla tabella 1 dell’allegato II per il lavoro svolto, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, in relazione all’autorizzazione unionale di biocidi.
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