Art. 15 · Oneri

Art. 15

Oneri

In vigore dal 18 giu 2013
Oneri 1.   L’Agenzia, previo parere favorevole della Commissione e con decisione del consiglio di amministrazione, può fissare oneri per i servizi amministrativi e tecnici che presta in conformità del regolamento (UE) n. 528/2012, su richiesta di una parte al fine di favorire l’applicazione del regolamento stesso. Il direttore esecutivo dell’Agenzia può decidere di non imporre alcun onere alle organizzazioni internazionali né ai paesi che chiedono assistenza all’Agenzia. 2.   Gli oneri sono fissati a un livello tale da permettere di coprire i costi dei servizi prestati dall’Agenzia e non sono superiori a quanto necessario per coprire tali costi. 3.   Gli oneri sono versati entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura da parte dell’Agenzia.
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