Art. 5 · Proposta di ricerca

Art. 5

Proposta di ricerca

In vigore dal 17 giu 2013
Proposta di ricerca 1.   La proposta di ricerca specifica in misura sufficientemente dettagliata: a) lo scopo legittimo della ricerca; b) il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito servendosi di dati non riservati; c) l’ente che richiede l’accesso; d) i singoli ricercatori che avranno accesso ai dati; e) i servizi di accesso da utilizzare; f) i set di dati cui avere accesso, i metodi impiegati per la loro analisi; g) i risultati attesi dalla ricerca che si intendono pubblicare o altrimenti diffondere. 2.   Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. 3.   La Commissione (Eurostat), in collaborazione con il comitato SSE, definisce le linee guida per la valutazione delle proposte di ricerca. Ove debitamente giustificato, la Commissione (Eurostat) aggiorna tali linee guida, conformemente alle disposizioni procedurali approvate dal comitato SSE. 4.   Relazioni sulle valutazioni delle proposte di ricerca sono messe a disposizione delle autorità statistiche nazionali che hanno trasmesso i dati riservati in questione alla Commissione (Eurostat).
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