Art. 4 · Enti di ricerca

Art. 4

Enti di ricerca

In vigore dal 17 giu 2013
Enti di ricerca 1.   Il riconoscimento degli enti di ricerca è basato sui seguenti criteri: a) scopo dell’ente: la valutazione dello scopo è effettuata sulla base dello statuto dell’ente, della sua missione o di una dichiarazione di intenti; lo scopo dell’ente deve contenere un riferimento alla ricerca; b) attività svolta e reputazione dell’ente come di un organismo che produce e mette a disposizione del pubblico ricerche di elevata qualità: l’esperienza acquisita dall’ente nell’esecuzione di progetti di ricerca è valutata sulla base, tra l’altro, dell’enumerazione delle pubblicazioni e dei progetti di ricerca cui l’ente ha partecipato; c) disposizioni organizzative interne in relazione alla ricerca: l’ente di ricerca deve costituire un’organizzazione distinta, avente personalità giuridica e incentrata sulla ricerca, oppure un dipartimento di ricerca nell’ambito di un’organizzazione; l’ente di ricerca deve essere indipendente, autonomo nella formulazione delle conclusioni scientifiche e separato dai settori politici dell’organismo cui appartiene; d) misure adottate per garantire la sicurezza dei dati: l’ente di ricerca deve soddisfare i requisiti tecnici e infrastrutturali previsti al fine di garantire la sicurezza dei dati. 2.   Un impegno di riservatezza esteso a tutti i ricercatori dell’ente che hanno accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici, specificante le condizioni di accesso, gli obblighi dei ricercatori, le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati statistici e le sanzioni in caso di violazione di tali obblighi, è sottoscritto da un rappresentante debitamente designato dell’ente di ricerca. 3.   La Commissione (Eurostat), in collaborazione con il comitato SSE, definisce le linee guida per la valutazione degli enti di ricerca, compreso l’impegno di riservatezza di cui all’, paragrafo 2. Ove debitamente giustificato, la Commissione (Eurostat) aggiorna tali linee guida, conformemente alle disposizioni procedurali approvate dal comitato SSE. 4.   Relazioni sulle valutazioni degli enti di ricerca sono messe a disposizione delle autorità statistiche nazionali. 5.   La Commissione (Eurostat) redige e pubblica sul proprio sito web un elenco aggiornato degli enti di ricerca riconosciuti. 6.   La Commissione (Eurostat) sottopone regolarmente a riesame gli enti di ricerca compresi nell’elenco.
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