Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 giu 2013
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1) «dati riservati destinati a fini scientifici»: i dati che permettono unicamente un’identificazione indiretta delle unità statistiche, assumendo la forma di file per uso sicuro o file per uso scientifico;
2) «file per uso sicuro»: i dati riservati destinati a fini scientifici cui non sono stati applicati ulteriori metodi di controllo della diffusione statistica;
3) «file per uso scientifico»: i dati riservati destinati a fini scientifici cui sono stati applicati metodi di controllo della diffusione statistica al fine di ridurre a un livello appropriato e in conformità con le migliori pratiche attuali il rischio di identificazione dell’unità statistica;
4) «metodi di controllo della diffusione statistica»: i metodi volti a ridurre il rischio di divulgazione di informazioni sulle unità statistiche, normalmente basati sulla limitazione della quantità o sulla modifica dei dati diffusi;
5) «servizi di accesso»: il contesto fisico o virtuale e le norme organizzative con le quali è fornito l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici;
6) «autorità statistiche nazionali»: gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche europee quali sono designate dal regolamento (CE) n. 223/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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