Art. 3 · Modifiche al regolamento (UE) n. 605/2010

Art. 3

Modifiche al regolamento (UE) n. 605/2010

In vigore dal 14 giu 2013
Modifiche al regolamento (UE) n. 605/2010 Nel regolamento (UE) n. 605/2010 è inserito il seguente articolo 7 bis: «Articolo 7 bis Deroga per il transito attraverso la Croazia di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi 1.   In deroga all’articolo 6, il transito diretto su strada attraverso l’Unione, tra il posto d’ispezione frontaliero di Nova Sela e il posto d’ispezione frontaliero di Ploče, di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi, è autorizzato se sono rispettate le condizioni seguenti: a) la partita è sigillata dal veterinario ufficiale nel posto d’ispezione frontaliero di entrata con un sigillo numerato progressivamente; b) i documenti che accompagnano la partita, di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, recano su ogni pagina la dicitura “UNICAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’UE A DESTINAZIONE DI PAESI TERZI” apposta con un timbro dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata; c) i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti; d) l’ammissione al transito della partita è certificata dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata sul documento veterinario comune di entrata di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004. 2.   Lo scarico o il deposito di tali partite, quali definiti all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, non sono autorizzati sul territorio dell’Unione. 3.   L’autorità competente effettua controlli regolari al fine di verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dall’Unione corrispondano al numero e ai quantitativi in entrata nell’Unione.»
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