Art. 3

Art. 3

In vigore dal 14 giu 2013
1.   In deroga all’, paragrafo 2, gli alimenti contenenti la sostanza aromatizzante 3-acetil-2,5-dimetiltiofene che sono stati immessi sul mercato legalmente prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere venduti fino alla data di scadenza o fino al termine minimo di conservazione. 2.   L’ non si applica alle partite di alimenti contenenti la sostanza aromatizzante 3-acetil-2,5-dimetiltiofene, se l’importatore di tali prodotti alimentari può dimostrare che erano stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in viaggio verso l’Unione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
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