Art. 6 · Informazioni sul carico totale

Art. 6

Informazioni sul carico totale

In vigore dal 14 giu 2013
Informazioni sul carico totale 1.   Per le rispettive aree di controllo, i gestori dei sistemi di trasmissione calcolano e presentano alla ENTSO-E i seguenti dati per ogni zona di offerta: a) il carico totale per periodo rilevante di mercato; b) la previsione ad un giorno del carico totale per periodo rilevante di mercato; c) la previsione ad una settimana del carico totale per ogni giorno della settimana successiva, comprensiva del valore di carico massimo e minimo per ogni giorno; d) la previsione ad un mese del carico totale per ogni settimana del mese successivo, comprensiva del valore di carico massimo e minimo per ogni data settimana; e) la previsione ad un anno del carico totale per tutte le settimane dell’anno successivo, comprensiva del valore di carico massimo e minimo per ogni data settimana. 2.   Le informazioni di cui a) al paragrafo 1, lettera a), sono pubblicate entro un’ora dopo il periodo delle operazioni; b) al paragrafo 1, lettera b), sono pubblicate entro due ore prima della chiusura del mercato ad un giorno nella zona di offerta e sono aggiornate in caso di variazioni significative; c) al paragrafo 1, lettera c), sono pubblicate ogni venerdì, entro due ore prima della chiusura del mercato ad un giorno nella zona di offerta e sono aggiornate in caso di variazioni significative; d) al paragrafo 1, lettera d), sono pubblicate entro una settimana prima del mese di consegna e sono aggiornate in caso di variazioni significative; e) al paragrafo 1, lettera e), sono pubblicate entro il quindicesimo giorno di calendario del mese precedente l’anno a cui i dati si riferiscono. 3.   Le unità di generazione ubicate nell’area di controllo del gestore del sistema di trasmissione forniscono a quest’ultimo tutte le informazioni pertinenti necessarie per calcolare i dati di cui al paragrafo 1, lettera a). Le unità di generazione sono considerate proprietari primari delle pertinenti informazioni da esse fornite. 4.   I gestori dei sistemi di distribuzione ubicati nell’area di controllo del gestore del sistema di trasmissione forniscono a quest’ultimo tutte le informazioni pertinenti necessarie per calcolare i dati di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e). I gestori dei sistemi di distribuzione sono considerati proprietari primari delle pertinenti informazioni da essi fornite.
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