Art. 13
Informazioni sulle misure di gestione della congestione
In vigore dal 14 giu 2013
Informazioni sulle misure di gestione della congestione
1. Per le rispettive aree di controllo, i gestori dei sistemi di trasmissione forniscono le seguenti informazioni alla ENTSO-E:
a)
informazioni riguardanti il ridispacciamento per periodo rilevante di mercato, specificando:
—
l’azione adottata (ossia aumento o diminuzione della produzione; aumento o diminuzione del carico),
—
l’indicazione, l’ubicazione e il tipo degli elementi di rete oggetto dell’azione,
—
il motivo dell’azione,
—
la capacità oggetto dell’azione adottata (MW);
b)
informazioni riguardanti gli scambi di controflusso per periodo rilevante di mercato, specificando:
—
l’azione adottata (ossia aumento o diminuzione dello scambio interzonale),
—
le zone di offerta interessate,
—
il motivo dell’azione,
—
la variazione dello scambio interzonale (MW);
c)
costi sostenuti in un dato mese per le azioni di cui alle lettere a) e b), e ogni altra azione correttiva.
2. Le indicazioni prescritte
a)
al paragrafo 1, lettere a) e b), sono pubblicate appena possibile e comunque entro un’ora dopo il periodo delle operazioni, tranne per le ragioni da pubblicarsi appena possibile e comunque entro un giorno dopo il periodo delle operazioni;
b)
al paragrafo 1, lettera c), sono pubblicate entro un mese dopo la fine del mese di riferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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