Art. 12 · Informazioni relative all’uso della capacità interzonale

Art. 12

Informazioni relative all’uso della capacità interzonale

In vigore dal 14 giu 2013
Informazioni relative all’uso della capacità interzonale 1.   Per le rispettive aree di controllo, i gestori dei sistemi di trasmissione calcolano e forniscono le seguenti informazioni alla ENTSO-E: a) in caso di allocazione esplicita, per ciascun periodo rilevante di mercato e per ogni direzione tra zone di offerta: — la capacità (MW) richiesta dal mercato, — la capacità (MW) allocata al mercato, — il prezzo della capacità (moneta/MW), — i proventi dell’asta (in moneta) per confine tra zone di offerta; b) per ogni periodo rilevante di mercato e per direzione tra zone di offerta, la capacità totale oggetto di scambi validati; c) prima di ogni allocazione di capacità la capacità totale già allocata nel quadro di precedenti procedure di allocazione per periodo rilevante di mercato e per direzione; d) per ogni periodo rilevante di mercato il prezzo ad un giorno in ogni zona di offerta (moneta/MWh); e) in caso di allocazione implicita, per ogni periodo rilevante di mercato le posizioni nette di ciascuna zona di offerta (MW) e i proventi delle congestioni (in moneta) per confine tra zone di offerta; f) gli scambi commerciali programmati ad un giorno in forma aggregata tra zone di offerta per direzione e periodo rilevante di mercato; g) i flussi fisici tra zone di offerta per periodo rilevante di mercato; h) la capacità interzonale allocata tra zone di offerta degli Stati membri e di paesi terzi per direzione, per prodotto allocato e per periodo. 2.   Le indicazioni prescritte a) al paragrafo 1, lettere a) ed e), sono pubblicate entro un’ora dopo ogni allocazione di capacità; b) al paragrafo 1, lettera b), sono pubblicate entro un’ora dopo ogni procedura di validazione degli scambi; c) al paragrafo 1, lettera c), sono pubblicate entro la data obbligatoria di pubblicazione dei dati sulla capacità offerta come previsto nell’allegato; d) al paragrafo 1, lettera d), sono pubblicate entro un’ora dopo la chiusura del mercato; e) al paragrafo 1, lettera f), sono pubblicate ogni giorno entro un’ora dopo l’ultimo tempo di chiusura e, laddove applicabile, aggiornate entro due ore dopo ogni procedura infragiornaliera di validazione degli scambi; f) al paragrafo 1, lettera g), sono pubblicate per ogni periodo rilevante di mercato quanto più vicino possibile al tempo reale e comunque entro un’ora dopo il periodo delle operazioni; g) al paragrafo 1, lettera h), sono pubblicate entro un’ora dopo l’allocazione. 3.   Gli allocatori della capacità di trasmissione, o laddove applicabile le borse dell’energia elettrica, forniscono ai gestori dei sistemi di trasmissione tutte le informazioni necessarie per calcolare i dati di cui al paragrafo 1. Gli allocatori della capacità di trasmissione sono considerati proprietari primari delle informazioni da essi fornite. Le borse dell’energia elettrica sono considerate proprietari primari delle informazioni da esse fornite.
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