Art. 16
Aggiornamento dell’elenco dell’Unione
In vigore dal 12 giu 2013
Aggiornamento dell’elenco dell’Unione
1. Fatte salve le prescrizioni generali di cui agli e, se del caso, le prescrizioni specifiche stabilite conformemente all’, e ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e agli sviluppi scientifici o per tutelare la salute dei consumatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all’, atti delegati intesi a modificare l’allegato riguardo:
a)
all’aggiunta di una sostanza all’elenco dell’Unione;
b)
all’eliminazione di una sostanza dall’elenco dell’Unione;
c)
all’aggiunta, all’eliminazione o alla modifica degli elementi di cui all’, paragrafo 3.
2. In caso di rischi sanitari emergenti, se lo impongono imperativi motivi di urgenza, agli atti delegati adottati in virtù del presente articolo si applica la procedura di cui all’.
Storico versioni
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