Art. 11
Prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione
In vigore dal 12 giu 2013
Prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione
1. Fatte salve le prescrizioni generali di cui agli nonché le prescrizioni aggiuntive di cui all’ e tenuto conto dei pertinenti progressi tecnici e scientifici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’, riguardo a:
a)
prescrizioni specifiche in materia di composizione applicabili ai prodotti alimentari di cui all’, paragrafo 1, ad eccezione delle prescrizioni fissate nell’allegato;
b)
prescrizioni specifiche in merito all’utilizzo di pesticidi nei prodotti destinati alla produzione dei prodotti alimentari di cui all’, paragrafo 1, e ai residui di pesticidi in tali prodotti alimentari. Le prescrizioni specifiche per le categorie di prodotti alimentari di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), e per gli alimenti a fini medici speciali creati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia sono aggiornate periodicamente e includono, tra l’altro, disposizioni intese a limitare il più possibile l’utilizzo di antiparassitari;
c)
prescrizioni specifiche in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari di cui all’, paragrafo 1, compresa l’autorizzazione delle relative indicazioni nutrizionali e sulla salute;
d)
prescrizioni di notifica per l’immissione sul mercato dei prodotti alimentari di cui all’, paragrafo 1, al fine di facilitare l’efficace monitoraggio ufficiale di tali prodotti, sulla cui base gli operatori del settore alimentare notificano alle autorità competenti degli Stati membri il luogo in cui tali prodotti sono commercializzati;
e)
prescrizioni in materia di prassi promozionali e commerciali relative alle formule per lattanti;
f)
prescrizioni sulle informazioni da fornire in merito all’alimentazione dei lattanti e dei bambini al fine di assicurare un’adeguata informazione sulle appropriate prassi di alimentazione;
g)
le prescrizioni specifiche per gli alimenti a fini medici speciali creati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti, comprese le prescrizioni in materia di composizione e le prescrizioni riguardanti l’utilizzo di pesticidi nei prodotti destinati alla produzione di siffatti alimenti, i residui di pesticidi, l’etichettatura, la presentazione, la pubblicità nonché le prassi promozionali e commerciali, ove opportuno.
Tali atti delegati sono adottati entro il 20 luglio 2015.
2. Fatte salve le prescrizioni generali di cui agli nonché le prescrizioni aggiuntive di cui all’ e tenuto conto dei rilevanti progressi tecnici e scientifici, tra cui i dati forniti dalle parti interessate in merito a prodotti innovativi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per aggiornare gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
In caso di rischi sanitari emergenti, se lo impongono imperativi motivi di urgenza, agli atti delegati adottati in virtù del presente paragrafo si applica la procedura di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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