Art. 31 · Scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione sulle decisioni riguardanti le domande e il blocco

Art. 31

Scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione sulle decisioni riguardanti le domande e il blocco

In vigore dal 12 giu 2013
Scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione sulle decisioni riguardanti le domande e il blocco 1.   I servizi doganali competenti comunicano immediatamente alla Commissione i seguenti dati: a) le decisioni di accoglimento delle domande, corredate delle domande stesse e dei relativi allegati; b) le decisioni che prorogano il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire o le decisioni che revocano o modificano la decisione di accoglimento di una domanda; c) la sospensione di una decisone di accoglimento di una domanda. 2.   Fatte salve le disposizioni dell’, lettera g), del regolamento (CE) n. 515/97, se lo svincolo delle merci è sospeso o le merci sono bloccate, le autorità doganali trasmettono alla Commissione le informazioni pertinenti, eccetto dati personali, fra cui informazioni concernenti quantità e tipo delle merci, valore, diritti di proprietà intellettuale, regimi doganali, paesi di provenienza, di origine e di destinazione nonché rotte e mezzi di trasporto. 3.   La trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e tutti gli scambi di dati sulle decisioni riguardanti le domande di cui all’ tra le autorità doganali degli Stati membri sono effettuati tramite la banca dati centrale della Commissione. Le informazioni e i dati sono conservati in tale banca dati. 4.   Al fine di garantire il trattamento delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, la banca dati centrale di cui al paragrafo 3 è istituita in formato elettronico. La banca dati centrale contiene le informazioni, compresi i dati personali, di cui all’, paragrafo 3, all’ e al presente articolo. 5.   Le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione hanno accesso alle informazioni contenute nella banca dati centrale, secondo necessità, per l’adempimento delle responsabilità giuridiche che incombono loro nell’applicazione del presente regolamento. L’accesso alle informazioni contrassegnate dalla menzione «trattamento riservato» a norma dell’, paragrafo 3, è riservato alle autorità doganali degli Stati membri in cui è richiesto l’intervento. Su richiesta motivata della Commissione, le autorità doganali degli Stati membri possono consentire alla Commissione di accedere a tali informazioni se strettamente necessario per l’applicazione del presente regolamento. 6.   Le autorità doganali inseriscono nella banca dati centrale le informazioni relative alle domande presentate al servizio doganale competente. Le autorità doganali che hanno inserito le informazioni nella banca dati centrale modificano, integrano, correggono o cancellano, se occorre, tali informazioni. Ciascuna autorità doganale che ha inserito informazioni nella banca dati centrale è responsabile dell’esattezza, dell’adeguatezza e della pertinenza di tali informazioni. 7.   La Commissione stabilisce e mantiene adeguate disposizioni tecniche e organizzative per il funzionamento affidabile e sicuro della banca dati centrale. Le autorità doganali dei singoli Stati membri stabiliscono e mantengono adeguate disposizioni tecniche e organizzative per garantire la riservatezza e la sicurezza del trattamento relativamente alle operazioni di trattamento svolte da dette autorità e ai terminali della banca dati centrale situati nel territorio dei singoli Stati membri.
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