Art. 28
Responsabilità del destinatario della decisione
In vigore dal 12 giu 2013
Responsabilità del destinatario della decisione
Se un procedimento debitamente avviato a norma del presente regolamento è interrotto a seguito di un atto o di un’omissione del destinatario della decisione, se i campioni prelevati a norma dell’, paragrafo 2, non sono restituiti o sono danneggiati e resi inutilizzabili a seguito di un atto o di un’omissione del destinatario della decisione, o se emerge in seguito che le merci in questione non violano un diritto di proprietà intellettuale, il destinatario della decisione è responsabile nei confronti di ogni detentore delle merci o dichiarante che abbiano subito un danno a tal riguardo, in conformità alla legislazione specifica applicabile.
Storico versioni
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