Art. 4 · Riconoscimento ed esecuzione

Art. 4

Riconoscimento ed esecuzione

In vigore dal 12 giu 2013
Riconoscimento ed esecuzione 1.   La misura di protezione disposta in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare ed è esecutiva senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività. 2.   La persona protetta che desideri invocare nello Stato membro richiesto una misura di protezione disposta nello Stato membro d’origine presenta all’autorità competente dello Stato membro richiesto: a) una copia della misura di protezione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità; b) il certificato rilasciato nello Stato membro d’origine conformemente all’; e c) se necessario, una traslitterazione e/o traduzione del certificato in conformità dell’. 3.   Il certificato ha effetto soltanto nei limiti del carattere esecutivo della misura di protezione. 4.   Indipendentemente dall’eventuale maggiore durata della misura di protezione, gli effetti del riconoscimento a norma del paragrafo 1 sono limitati a un periodo di dodici mesi a partire dalla data di rilascio del certificato. 5.   Il procedimento d’esecuzione delle misure di protezione è disciplinato dal diritto dello Stato membro richiesto.
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